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Consulenza Whistleblowing
D.Lgs. 24/2023

Consulenza Whistleblowing - D.Lgs. 24/2023: come operiamo

Area ISO, al fine di garantire la conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 24/2023, offre alle organizzazioni i seguenti servizi:
  • implementazione di una procedura whistleblowing per consentire alle organizzazioni di adottare e attivare un canale di ricezione delle segnalazioni attraverso una casella di posta elettronica con dominio esterno all'organizzazione;
  • possibilità di effettuare le segnalazioni anche in forma orale mediante servizio dedicato;
  • possibilità di effettuare le segnalazioni chiedendo un incontro alla presenza di un professionista incaricato dell'attività e della gestione della conseguente segnalazione;
  • gestione delle segnalazioni ricevute in conformità alle prescrizioni ed ai requisiti del sovra indicato decreto;
  • formazione all'interno dell'organizzazione in merito alle prescrizioni del suddetto decreto nonché all'attuazione della procedura predisposta.
I nostri consulenti, esperti di whistleblowing e del D.Lgs. 24/2023 operano presso l'organizzazione richiedente, concordando un certo numero di incontri con i referenti aziendali.

Cos'è l'ANAC e che relazione ha con il whistleblowing?

L'ANAC è un'autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale è individuata nella prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell'attività amministrativa. L'attività di ANAC si esplica attraverso la vigilanza su vari fronti: applicazione della normativa anticorruzione e rispetto degli obblighi di trasparenza, conferimento degli incarichi pubblici, conflitti di interesse dei funzionari, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.
Il D.lgs. 24/2023 obbliga l'ANAC ad adottare, entro tre mesi dalla sua data di entrata in vigore, apposite Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Tali Linee Guida sono state approvate dal Consiglio nell'adunanza del 12 luglio 2023 con la delibera n. 311 e consultabili al seguente link: ANAC: linee guide Whistleblowing.

Che cosa si intende con il termine whistleblowing?

Il Whistleblowing è uno strumento di conformità, tramite il quale gli stakeholder di un'organizzazione, siano essi interni o esterni, possono segnalare, in modo protetto e riservato, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività. consulenza whistleblowing anac dlgs 24 2023 whistleblowing anac whistleblowing whistleblowing anac whistleblowing i soggetti obbligati il whistleblowing whistleblowing esempi whistleblowing settore privato 179 2017 whistleblower pubblica amministrazione decreto legislativo whistleblowing decreto  consulente whistleblowing schema decreto legislativo whistleblowing openwhistleblowing il whistleblowing è il whistleblower è whistleblowing banca d italia eni whistleblowing whistleblowing obbligo o facoltà whistleblowing aziende private whistleblowing decreto legislativo whistleblowing anonimo whistleblowing nella pubblica amministrazione garante whistleblowing esperto whistleblowing

Cosa prevede la procedura di whistleblowing?

La normativa sul whistleblowing prevede che l'organizzazione appronti una procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare il whistleblower, ovvero chi solleva la segnalazione. Lo scopo principale del whistleblowing è proprio quello di prevenire o risolvere un problema interno in maniera tempestiva.

Il whistleblowing è obbligatorio?

Per i soggetti privati, che hanno impiegato nell'ultimo anno in media meno di 249 dipendenti, l'obbligo di istituire il canale di segnalazione decorre dal 17 Dicembre 2023. La nuova disciplina sul whistleblowing è introdotta dal decreto legislativo 10 Marzo 2023 n. 24, che recepisce la Direttiva Europea UE 2019/1937.

Cosa può essere oggetto di segnalazione whistleblowing?

  • Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
I canali di segnalazione prescelti devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante (whistleblower), della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonchè del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La gestione dei suddetti canali la loro gestione deve essere affidata a una persona o ufficio interno ovvero ad un soggetto esterno, con caratteristiche di autonomia e composto da personale formato per la gestione del canale di segnalazione.
Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività:
  • rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
  • mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
  • danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
  • forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cos'è veramente il whistleblowing?

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, sorge dalla necessità di dare attuazione, sulla base della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021), alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, concernente “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
Il suddetto decreto individua e stabilisce le necessarie prescrizioni a tutela dei whistleblowers, ovvero le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Chi lavora per un'organizzazione, pubblica o privata che sia, o è in contatto con essa nello svolgimento della propria attività professionale, difatti, è spesso la prima persona a venire a conoscenza di minacce o pregiudizi al pubblico interesse sorti in tale ambito. Nel segnalare violazioni del diritto dell'Unione Europea nonché dell'ordinamento giuridico nazionale che ledono il pubblico interesse, tali persone (gli «informatori - whistleblowers») svolgono un ruolo decisivo nella denuncia e nella prevenzione di tali violazioni e nella salvaguardia del benessere della società. Nel novero degli “informatori” non vi sono esclusivamente i lavoratori subordinati e autonomi bensì anche gli stagisti, i dirigenti, gli amministratori, i collaboratori, i consulenti nonchè i collaboratori di una impresa fornitrice di beni o di servizi.
Il D. Lgs. 24/2023 mira altresì ad evitare ogni possibile ritorsione (ovvero qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato) nei confronti dei soggetti segnalanti, introducendo apposite tutele al fine di prevenire ogni simile episodio.
Per quanto riguarda il settore privato, la protezione dei segnalanti operanti in tale settore prevista dal D.lgs. n. 24/2023 impone l'obbligo di predisporre canali di segnalazione a carico di quegli enti del medesimo settore che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
  • hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • si occupano di alcuni specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente), anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 231/2001, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Dove opera il consulente whistleblowing di Area ISO

Area ISO mette a disposizione delle aziende la professionalità dei propri consulenti 231 a Brescia, Milano, Mantova, Verona, Bergamo, Lodi, Crema, Cremona, Piacenza, Parma, Pavia e nel resto del territorio nazionale.